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Gestire il Registro Unico Ispettori

Il Registro Unico degli Ispettori che effettuano le revisioni (di seguito RUI) assolve alla funzione di elenco informatico di censimento degli ispettori e di altre informazioni a questi associate.

La normativa inerente alle revisioni prevede che gli ispettori - ossia i soggetti deputati alla revisione dei “veicoli pesanti” (veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t) e dei “veicoli leggeri” (veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t) - debbano essere iscritti al RUI.

Gli ispettori che hanno conseguito l’abilitazione di modulo B, possono effettuare solamente la revisione dei veicoli leggeri, mentre gli ispettori che hanno conseguito anche l’abilitazione di modulo C possono effettuare sia la revisione dei veicoli leggeri che pesanti.

Chi coinvolge

I soggetti che possono accedere al sistema sono i seguenti:

  1. Gli ispettori autorizzati, che possono appartenere ad una delle seguenti categorie:
    1. Ispettori ope legis di modulo B responsabili tecnici: ispettori che in possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20 maggio 2018 erano già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusi entro la predetta data, abbiano superato l’esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018. Tali ispettori svolgono la propria attività in maniera continuativa in qualità di “responsabile tecnico”, esclusivamente presso la sede operativa dell’impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli leggeri.
    2. Ispettori ope legis di modulo C responsabili tecnici: ispettori che in possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20 maggio 2018 erano già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusi entro la predetta data, abbiano superato l’esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018. Tali ispettori svolgono la propria attività in maniera continuativa in qualità di “responsabile tecnico”, esclusivamente presso la sede operativa dell’impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli leggeri. Inoltre, hanno effettuato l’esame di modulo C e sono stati pertanto abilitati a svolgere anche la revisione dei veicoli pesanti.
    3. Ispettori ope legis di modulo B non responsabili tecnici: in possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20 maggio 2018 erano già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusi entro la predetta data, abbiano superato l’esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018. Non ricoprono, alla data di domanda di iscrizione al RUI, il ruolo di “responsabile tecnico” presso un’officina di revisione “veicoli leggeri”.
    4. Ispettori ope legis di modulo C non responsabili tecnici: in possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20 maggio 2018 erano già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusi entro la predetta data, abbiano superato l’esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018. Non ricoprono, alla data di domanda di iscrizione al RUI, il ruolo di “responsabile tecnico” presso un’officina di revisione “veicoli leggeri”. Inoltre, hanno effettuato l’esame di modulo C e sono stati pertanto abilitati a svolgere anche la revisione dei veicoli pesanti.
    5. Ispettori non ope legis di modulo B responsabili tecnici: coloro che hanno conseguito l’abilitazione di modulo B in conformità alle disposizioni di cui all’Accordo 17 aprile 2019. Ricoprono, alla data di domanda di iscrizione al RUI, il ruolo di “responsabile tecnico” presso un’officina di revisione “veicoli leggeri”.
    6. Ispettori non ope legis di modulo C responsabili tecnici: coloro che hanno conseguito l’abilitazione di modulo C in conformità alle disposizioni di cui all’Accordo 17 aprile 2019. Ricoprono, alla data di domanda di iscrizione al RUI, il ruolo di “responsabile tecnico” presso un’officina di revisione “veicoli leggeri”.
    7. Ispettori non ope legis di modulo B non responsabili tecnici: coloro che hanno conseguito l’abilitazione di modulo B in conformità alle disposizioni di cui all’Accordo 17 aprile 2019. Non ricoprono, alla data di domanda di iscrizione al RUI, il ruolo di “responsabile tecnico” presso un’officina di revisione “veicoli leggeri”.
    8. Ispettori non ope legis di modulo C non responsabili tecnici: coloro che hanno conseguito l’abilitazione di modulo C in conformità alle disposizioni di cui all’Accordo 17 aprile 2019. Non ricoprono, alla data di domanda di iscrizione al RUI, il ruolo di “responsabile tecnico” presso un’officina di revisione “veicoli leggeri”.
  2. Organismo di supervisione: le Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli Uffici della motorizzazione delle Regioni o Province a Statuto speciale, la Regione Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza tecnica e amministrativa.
  3. Amministrazione provinciale: la Provincia o Città metropolitana che, nell’esercizio delle funzioni, ha rilasciato l’autorizzazione a un’officina per la revisione dei veicoli leggeri o pesanti.
  4. Terzo delegato: tutti i soggetti che operano in qualità di intermediari con l’Amministrazione ai fini dell’iscrizione e/o dell’integrazione istruttoria per finalizzare l’iscrizione al RUI.
    1. gli studi di consulenza automobilistica di cui alla Legge n. 264 del 1991;
    2. le officine di revisione leggeri per l’iscrizione dei propri responsabili tecnici;
    3. gli enti di formazione per gli ispettori che hanno svolto il corso di formazione presso gli stessi.

Cosa fare

L’applicativo dà la possibilità di inserire e formalizzare la domanda di iscrizione al registro. Il processo di iscrizione al nuovo RUI si articola in due fasi distinte:

  • precaricamento delle informazioni e caricamento di documentazione attestante l’esperienza dell’ispettore (da parte del cittadino o dei terzi delegati);
  • verifica da parte dell’autorità competente (utente Organismo di Supervisione e/o Amministrazione Provinciale) delle informazioni precaricate dai soggetti preposti, che approva, richiede integrazioni o rigetta la richiesta di iscrizione al RUI, entro un termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Una volta approvata la domanda di iscrizione, l’ispettore riceve via e-mail le credenziali per l’accesso al Registro.

Richiesta di integrazione

L’Organismo di supervisione o le Amministrazioni provinciali possono richiedere delle integrazioni all’istanza presentata. Pertanto, l’ispettore, una volta effettuato l’accesso, può apportare eventuali modifiche all’istanza, entro un termine massimo di cinque giorni, secondo quanto richiesto dai soggetti competenti. L’istanza viene poi nuovamente inviata per la verifica.

Integrazione dell’abilitazione di modulo C e aggiornamenti

Una volta effettuato l’accesso, l’ispettore può presentare istanza di integrazione dell’abilitazione di modulo C o di aggiornamento, come di seguito descritto.

L’ispettore di modulo B può richiedere:

  1. l’integrazione dell’abilitazione di modulo C, nel caso in cui abbia effettuato il relativo esame e per poter effettuare le revisioni dei veicoli pesanti;
  2. l’aggiornamento della firma digitale, nel caso in cui sia in scadenza o già scaduta;
  3. l’aggiornamento della formazione, nel caso in cui sia in scadenza nei prossimi sei mesi o già scaduta. Si ricorda che il certificato di formazione ha validità di 6 mesi dall’emissione dello stesso.

L’ispettore di modulo C può richiedere:

  1. l’aggiornamento della firma digitale, nel caso in cui sia in scadenza o già scaduta;
  2. l’aggiornamento della formazione, nel caso in cui sia in scadenza nei prossimi sei mesi o già scaduta. Si ricorda che il certificato di formazione ha validità di 6 mesi dall’emissione dello stesso;
  3. l’aggiornamento dei conflitti di interesse, nel caso in cui siano cambiate le condizioni di conflitto. L’ispettore può sia inserire nuovi conflitti di interesse che eliminare quelli esistenti;
  4. l’aggiornamento della copertura assicurativa, nel caso in cui sia in scadenza la copertura assicurativa caricata. Si ricorda che l’ispettore deve essere coperto:
    1. contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00;
    2. contro i rischi per danni cagionati a persone o cose,
    3. per infortuni sul lavoro riguardanti la persona dell’ispettore e quella di terzi, occorsi nell'esercizio della funzione durante le prove di revisione dei veicoli pesanti.

L’integrazione dell’abilitazione e gli aggiornamenti devono essere verificati dall’Organismo di Supervisione entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza (solamente la firma digitale e l’eliminazione dei conflitti di interesse non vengono verificati).

Si ricorda che un ispettore che non provvede agli aggiornamenti entro i termini di scadenza degli stessi, risulterà con stato “non attivo”. Tale ispettore non potrà effettuare revisioni.

Provvedimenti disciplinari

L’Organismo di supervisione può inserire i provvedimenti disciplinari, ossia le sospensioni e le eventuali revoche dell’abilitazione dell’ispettore. L’ispettore può visualizzare i provvedimenti adottati grazie alle relative comunicazioni. Si ricorda che un ispettore con stato “sospeso” o “revocato” non può effettuare revisioni.

Assistenza per l’applicazione RUI

L’Assistenza agli utenti Cittadini: call center MIT Cittadini, al numero 800 23 23 23, email: uco.dgmot@mit.gov.it

Per Ispettore, Studi di consulenza, Officina, Ente di formazione è disponibile: Customer portal

Nell’area riservata, sono disponibili una sezione FAQ nella categoria “Revisioni/Collaudi” sul Customer Portal e i Video Tutorial disponibili nella sezione Guide e Manuali->Tutorial.

 

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