Decreto n. 219 del 6 agosto 2025. Modifiche al Decreto del Capo del Dipartimento n. 198/2025

Con il Decreto del Capo del Dipartimento n. 219 del 6 agosto 2025 sono state introdotte modifiche e integrazioni al precedente Decreto n. 198 del 9 giugno 2025.
Le principali novità riguardano:
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il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione al RUI, stabilito in 30 giorni;
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in sede di prima applicazione del decreto, gli ispettori possono presentare istanza di iscrizione entro il 1° dicembre 2025, al fine di consentire un tempo congruo agli enti preposti alla verifica;
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dal 2 gennaio 2026, gli ispettori non iscritti al RUI o che non avranno aggiornato i dati ai sensi dell’articolo 12 del suddetto decreto, non potranno esercitare la funzione di ispettore autorizzato;
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per le istanze di aggiornamento della formazione triennale e della polizza assicurativa, l’ispettore dovrà effettuare il versamento dell’imposta di bollo, con bollettino PagoPA;
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è stato abrogato il vincolo dei 6 mesi per la frequenza del corso di aggiornamento triennale e per il caricamento dell’attestato nella piattaforma.